Imu 2021

Si comunica che l'Ufficio Tributi riceve il pubblico previo appuntamento da concordare al numero di telefono 049-8952156 oppure tramite e-mail ufficiotributi@comune.noventa.pd.it


ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2021
Con delibera di C.C. 43 del 29/12/2020 sono state approvate le seguenti aliquote nuova IMU anno 2021

  1. aliquota 0,92 (zero virgola novantadue) per cento, per terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati, compresi fabbricati del gruppo D, ad esclusione della categoria D/10;

  2. aliquota 0,92 (zero virgola novantadue) per cento, con base imponibile ridotta al 50 % per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il suddetto beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

  3. aliquota 0,92 (zero virgola novantadue) per cento ridotta al 75% (quindi riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2 comma 3;

  4. aliquota 0,40 (zero virgola quaranta) per cento, per gli immobili, e relative pertinenze, posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con duecento euro di detrazione su base annua;

  5. aliquota 0,40 (zero virgola quaranta) per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione;

  6. aliquota 0,10 (zero virgola dieci) per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

  7. aliquota 0,24 (zero virgola quaranta) per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;

I soggetti che si avvalgono del beneficio della riduzione di aliquota IMU per i contratti a canone concordato e della riduzione d'imposta per i contratti di comodato gratuito, devono far pervenire copia del contratto stipulato all'Ufficio Tributi.


 

SCADENZA

I contribuenti devono versare l'imposta per l'anno in corso in due rate pari al 50% ciascuna:
-prima rata entro il 16 giugno 2021
-seconda rata entro il 16 dicembre 2021
-unica soluzione entro il 16 giugno 2021
L'importo minimo da versare per soggetto passivo è 12 euro annui.

CODICI PER IL PAGAMENTO

I codici tributi da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono i seguenti: Codice Ente F962. Codici Tributi:

3912 Abitazione principale e relative pertinenze 

3913 Fabbricati rurali ad uso strumentali

3914 Terreni


3916 Aree fabbricabili

3918 Altri fabbricati diversi dalla categoria D -

3923 Interessi (a seguito di accertamento)
3924 Sanzioni (a seguito di accertamento)

3925 Immobili di categoria D (quota Stato)

3930 Immobili di categoria D (quota Comune)

3939 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita


 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO IMU

Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 10 del 09/06/2020

 

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