Imu 2021
Si comunica che l'Ufficio Tributi riceve il pubblico previo appuntamento da concordare al numero di telefono 049-8952156 oppure tramite e-mail ufficiotributi@comune.noventa.pd.it
ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2021
Con delibera di C.C. 43 del 29/12/2020 sono state approvate le seguenti aliquote nuova IMU anno 2021
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aliquota 0,92 (zero virgola novantadue) per cento, per terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati, compresi fabbricati del gruppo D, ad esclusione della categoria D/10;
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aliquota 0,92 (zero virgola novantadue) per cento, con base imponibile ridotta al 50 % per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il suddetto beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
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aliquota 0,92 (zero virgola novantadue) per cento ridotta al 75% (quindi riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2 comma 3;
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aliquota 0,40 (zero virgola quaranta) per cento, per gli immobili, e relative pertinenze, posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con duecento euro di detrazione su base annua;
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aliquota 0,40 (zero virgola quaranta) per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione;
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aliquota 0,10 (zero virgola dieci) per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
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aliquota 0,24 (zero virgola quaranta) per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;
I soggetti che si avvalgono del beneficio della riduzione di aliquota IMU per i contratti a canone concordato e della riduzione d'imposta per i contratti di comodato gratuito, devono far pervenire copia del contratto stipulato all'Ufficio Tributi.
SCADENZA
I contribuenti devono versare l'imposta per l'anno in corso in due rate pari al 50% ciascuna:
-prima rata entro il 16 giugno 2021
-seconda rata entro il 16 dicembre 2021
-unica soluzione entro il 16 giugno 2021
L'importo minimo da versare per soggetto passivo è 12 euro annui.
CODICI PER IL PAGAMENTO
I codici tributi da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono i seguenti: Codice Ente F962. Codici Tributi:
3912 Abitazione principale e relative pertinenze
3913 Fabbricati rurali ad uso strumentali
3914 Terreni
3916 Aree fabbricabili
3918 Altri fabbricati diversi dalla categoria D -
3923 Interessi (a seguito di accertamento)
3924 Sanzioni (a seguito di accertamento)
3925 Immobili di categoria D (quota Stato)
3930 Immobili di categoria D (quota Comune)
3939 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
NORMATIVA DI RIFERIMENTO IMU
Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 10 del 09/06/2020