Condono edilizio



Descrizione
Il termine utile per la presentazione delle domande di condono edilizio è scaduto il 10 dicembre 2004.
Vi sono ancora delle pratiche edilizie in itinere.
Le condizioni, i limiti e le modalità per l’applicazione del condono edilizio nella Regione del Veneto sono stati disciplinati con legge regionale n. 21 del 5 novembre 2004 (pubblicata nel Bur n.113 del 9 novembre 2004).

Scadenze utili

  • ENTRO IL 31 MAGGIO 2005: versamento della seconda rata dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori;
  • ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2005: versamento della terza rata dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori;
  • ENTRO IL 30 APRILE 2006: la domanda di condono deve essere integrata con la documentazione relativa a:
  • 1. denuncia in catasto dell'immobile,
  • 2. denuncia ai fini Ici,
  • N.B.: solo per le domande presentate in regime della legge regionale 21/2004 (dal 12 luglio in poi), la mancata presentazione dei documenti entro il 30 giugno 2007 comporta il rifiuto del titolo abilitativo in sanatoria.


Normativa di riferimento

  • D.L. n. 273 del 30 dicembre 2005 "Definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti".
  • L.R. 25 febbraio 2005 n. 8 art. 19 (pubblicata sul Bur n. 23 dell'1 marzo 2005).
  • D.L. n. 282 del 29 novembre 2004 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29/11/2004) convertito con L. 27 dicembre 2004 n. 307 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004).
  • L.R. n. 21 del 5 novembre 2004(pubblicata sul Bur n. 113 del 9 novembre 2004).
  • D.L. n. 168, art. 5, del 12 luglio 2004 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 2004, S.O. n. 122) convertito con modificazioni con legge n. 191 del 30 luglio 2004 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004 S.O. n. 136).
  • Sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004.
  • D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, con L. n. 326 del 24 novembre 2003 in Gazzetta ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003 (testo coordinato ripubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2004).

All'atto del ritiro della concessione in sanatoria devono essere pagati i diritti di segreteria, pari a 132 euro come previsto dalla Delibera di G.C. n. 57/2005.

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