Opere Pubbliche

Per opere pubbliche si intendono quei manufatti, realizzati (di norma su aree acquisite mediante procedimento espropriativo) a spese della collettività da enti territoriali quali Stato, Regione, Provincia o Comune, per essere fruiti indistintamente dai cittadini, e cioè destinate al conseguimento di un pubblico interesse.

A titolo d'esempio sono da considerare opere pubbliche le strade, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, le carceri, le costruzioni militari (caserme) e quelle civili (palazzi, scuole etc.). Il problema del reperimento di risorse economiche per la realizzazione di opere pubbliche ha fatto sì che si sviluppassero tecniche di finanziamento che coinvolgessero anche soggetti privati, una delle più conosciute va sotto il nome di Project financing.


L'opera privata di pubblica utilità

La figura dell'opera privata di pubblica utilità è invece un'opera privata, cioè realizzata da soggetti diversi da quelli pubblici (indicati prima) ma destinata allo stesso scopo, ovvero il conseguimento di un pubblico interesse.

La distinzione fra i due tipi di opera è rilevante ai fini dell'individuazione del procedimento applicabile e della conseguente titolarità della giurisdizione in caso di controversie.
Si discute infatti se siano opere pubbliche strictu sensu quelle realizzate dagli I.A.C.P. che sono enti pubblici non territoriali. In varie occasioni, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che le opere di edilizia residenziale pubblica agevolata (cd. e.r.p.) non sono opere pubbliche per difetto del requisito soggettivo; di conseguenza, non è applicabile in questi casi la legge n. 1 del 1978 che prevede il cd. regime acceleratorio (un procedimento semplificato per accelerare la costruzione di edifici da destinare a case popolari.
Al più, gli alloggi realizzati dagli I.A.C.P. possono essere considerati come opere private di pubblica utilità, in quanto:

  • l'opera pubblica in senso stretto si connota per la sua fruibilità da parte di un numero potenzialmente indeterminato di soggetti (ad es. le scuole);
  • gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non sono suscettibili di godimento contemporaneo e collettivo, ma solo di godimento individuale, sulla base di una graduatoria di assegnazione.


Disciplina dei lavori pubblici in Italia

In Italia il progetto e la esecuzione dei lavori pubblici era disciplinato dalla legge n. 109 del 1994, nota anche come legge Merloni, oggi sostituita dal Codice dei contratti pubblici il D.Lgs 163 del 2006 e successive modifiche. Il progetto e la esecuzione dei lavori pubblici prevede tre stadi di progettazione. Ogni stadio descrive gli elaborati di progetto minimi che devono essere presentati al Responsabile unico del procedimento, che rappresenta la Pubblica Amministrazione.

Stadi progettazione

La progettazione di opere pubbliche si articola su tre stadi che corrispondono a livelli sempre più definiti, con progettazione più dettagliata e finalizzati agli scopi sotto riportati:

  • progettazione preliminare, consente una valutazione economica di massima delle opere;
  • progettazione definitiva, consente una valutazione economica accurata dei tempi e dei costi di esecuzione;
  • progettazione esecutiva, consente la cantierizzazione delle opere.

 

Obblighi Legge 190/2012 art, 1 comma 32:
assolvimento automatico attraverso la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP),
ai sensi del dlgs 97/2016   http://www.iridecall.it/mt/YToyOntpOjA7czozOiJwcmIiO2k6MTtpOjE5NjExMzY7fQ==

 

 

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