Tasi 2019
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il termine di presentazione della dichiarazione iniziale TASI 2018 è posticipato dal 30 giugno al 31 dicembre 2019
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resta inviato al 30 giugno il termine per le dichiarazioni di variazioni TASI 2018.
Aliquote invariate rispetto all'anno 2018.
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e per gli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale ad esclusione delle abitazioni principali in cat. A1-A8-A9, e sugli immobili ad essa assimilati, quali:
abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata e relative pertinenze; una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Mentre per gli altri soggetti AIRE, soggetti all'IMU l'aliquota tasi è stata deliberata a zero.
Anche per l'anno 2019 (come per il 2018) per gli inquilini e locatari per i quali la Tasi non è stata eslusa dalla legge in quanto non abitazione principale, la delibera di C.C. n. 3 del 20.02.2019 ha previsto comunque aliquota a zero.
Per le abitazioni principali in cat. A1-A8-A9 , la delibera di C.C. n. 3 del 20.02.2019 ha previsto aliquota tasi a zero, con applicazione invece dell'IMU (si veda paragrafo Imu).
In caso di locazione finanziaria (leasing), la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, cioè per il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- prima rata entro il 16 giugno 2019;
- seconda rata entro il 16 dicembre 2019;
- unica soluzione entro il 16 giugno 2019.
3958 per abitazione principale e relative pertinenze 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 per aree fabbricabili 3961 per altri fabbricati.
Quanto si paga
Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota. La base imponibile è la stessa dell'Imu e cioè:
FABBRICATI - la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati.
I moltiplicatori da applicare sono:
Categoria catastale dell'immobile |
Tipologia | Moltiplicatore IMU |
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A (tranne A/10) |
abitazioni |
160 |
A/10 |
uffici e studi privati |
80 |
B |
collegi, scuole, ospedali, etc. |
140 |
C/1 |
negozi e botteghe |
55 |
C/2 C/6 C/7 |
magazzini, autorimesse, tettoie |
160 |
C/3 C/4 C/5 |
laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro |
140 |
D (tranne D/5) |
alberghi, teatri, etc. |
65 |
D/5 |
banche e assicurazioni |
80 |
Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2 con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000).
Con delibera di C.C. n. 3 del 20.02.2019 sono state approvate per il 2019 le seguenti aliquote: ​
0,00 (zero) per cento l’aliquota che sarà applicata sugli alloggi regolarmente assegnatati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.); 0,00 (zero) per cento l'aliquota che sarà applicata agli immobili soggetti all'Imposta Municipale Propria (IMU); 0,10 (zero virgola dieci) per cento l’aliquota che sarà applicata sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 0,24 (zero virgola ventiquattro) per cento l'aliquota che sarà applicata:
Dichiarazione Tasi
I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Per le variazioni intervenute nel 2018, la scadenza è il 30 giugno 2019.
Ai fini Tasi, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione Imu.
Principali riferimenti normativi
Via Roma, 4 CAP 35027
telefono 049 8952157
fax 049 8930280
Per le semplici comunicazioni o richieste di informazioni:
e-mail: ufficiotributi@comune.noventa.pd.it
Orario di ricevimento al pubblico:
martedì e venerdì dalle 08:30 alle 12:30, giovedì dalle 15:00 alle 18:30.
Si avvisa che negli orari di apertura al pubblico a ridosso della scadenza non è garantita la risposta telefonica.
Responsabile del procedimento:
Responsabile del settore: dott. Fabio Ramanzin